Si è costituito a Caltanissetta, su iniziativa di attivisti sindacali di CUB Scuola e COBAS Scuola della Formazione Professionale, il coordinamento delle forze sindacali di base del settore. Il coordinamento di Base vuole essere la casa comune dei lavoratori della Formazione Professionale

· La Formazione è uno strumento sociale di crescita della cultura della professionalità della cittadinanza di tutti, quindi è una cosa PUBBLICA , I finanziamenti sono di origine PUBBLICA, la gestione della Formazione Professionale deve essere coerentemente affidata ad una struttura PUBBLICA. Non generalizziamo il giudizio negativo sugli Enti, sapendo che esistono realtà che hanno e operano correttamente, ma riteniamo necessario fermare le mire speculative che attirano le ingenti somme dei finanziamenti, e dare: stabilità al personale, certezze agli utenti, trasparenza e correttezza di gestione ad un utile strumento di crescita professionale e culturale.

Per fare della Formazione Professionale un BENE COMUNE e non più una CA$$A COMUNE.

domenica 6 gennaio 2013

Leggi e Circolari sulla SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

  NESSUN LAVORATORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEVE ESSERE LICENZIATO 
 
UNIAMO TUTTE LE NOSTRE FORZE PER COSTRUIRE UN FRONTE UNICO  PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI
 
 CREIAMO INSIEME UN FRONTE SINDACALE UNICO
 
 
 
    la legge regionale 6 marzo 1976 n. 24  (garanzie al personale della Formazione Professionale);
-   la legge regionale 1 settembre 1993 n. 25 (ricollocazione, ad opera dell’Assessorato alla Formazione Professionale, del personale rimasto privo di incarico);
-    la legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2000 (riqualificazione e ricollocazione del personale in esubero della Formazione Professionale negli Sportelli Multifunzionali);
-    la legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 art. 39 (garanzia degli stipendi agli operatori della Formazione Professionale);
-   la legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 art. 132  (fondo di garanzia regionale per la copertura fino a sessanta mesi e fino all’80% dell’ultimo stipendio percepito dagli operatori che restassero privi di incarico);
-      la legge regionale 8 giugno 2011 n. 10 (estende il beneficio a tutti gli operatori iscritti all’Albo unico del personale);
-      la Circolare n. 10 del 5 ottobre 1994  (assegna alle strutture decentrate dell’Assessorato al Lavoro, cioè ai SUPL, il compito di predisporre la mobilità del personale della FP e di ricollocarlo in altri servizi);
-   la Circolare n. 21 del 12 agosto 2011 (conferma le procedure della C.A. n. 10/94 e da attuazione all’applicazione del fondo di garanzia per il personale iscritto nell’Albo ad esaurimento del personale della formazione professionale, ex art. 14 della legge regionale n. 24/76);
-      il DDG n. 3017 del 25 luglio 2012 (disciplina l’impiego del personale regolarmente iscritto nell’Albo unico ad esaurimento della FP e richiama esplicitamente tutto il quadro normativo a tutela del personale in materia di mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi);
-      la deliberazione di giunta regionale n. 350 del 4 ottobre 2010 (prevede la ricollocazione del personale che resta privo di incarico presso la pubblica istruzione, le università, i servizi formativi ed altri settori della pubblica amministrazione);
-      il CCNL di settore 2011-2013 (prevede, Allegato 12, che il personale venga reinserito nel sistema della formazione professionale ma non licenziato; esplicitamente richiama tutto il quadro normativo regionale).