NESSUN LAVORATORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEVE ESSERE LICENZIATO
UNIAMO TUTTE LE NOSTRE FORZE PER COSTRUIRE UN FRONTE UNICO PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI
CREIAMO INSIEME UN FRONTE SINDACALE UNICO
- la legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 (garanzie al personale della Formazione Professionale);
- la legge regionale 1 settembre 1993 n. 25 (ricollocazione, ad opera dell’Assessorato alla Formazione Professionale, del personale rimasto privo di incarico);
- la legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2000 (riqualificazione e ricollocazione del personale in esubero della Formazione Professionale negli Sportelli Multifunzionali);
- la legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 art. 39 (garanzia degli stipendi agli operatori della Formazione Professionale);
- la legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 art. 132 (fondo
di garanzia regionale per la copertura fino a sessanta mesi e fino
all’80% dell’ultimo stipendio percepito dagli operatori che restassero
privi di incarico);
- la legge regionale 8 giugno 2011 n. 10 (estende il beneficio a tutti gli operatori iscritti all’Albo unico del personale);
- la Circolare n. 10 del 5 ottobre 1994 (assegna
alle strutture decentrate dell’Assessorato al Lavoro, cioè ai SUPL, il
compito di predisporre la mobilità del personale della FP e di
ricollocarlo in altri servizi);
- la Circolare n. 21 del 12 agosto 2011
(conferma le procedure della C.A. n. 10/94 e da attuazione
all’applicazione del fondo di garanzia per il personale iscritto
nell’Albo ad esaurimento del personale della formazione professionale,
ex art. 14 della legge regionale n. 24/76);
- il DDG n. 3017 del 25 luglio 2012
(disciplina l’impiego del personale regolarmente iscritto nell’Albo
unico ad esaurimento della FP e richiama esplicitamente tutto il quadro
normativo a tutela del personale in materia di mantenimento dei livelli
occupazionali e retributivi);
- la deliberazione di giunta regionale n. 350 del 4 ottobre 2010
(prevede la ricollocazione del personale che resta privo di incarico
presso la pubblica istruzione, le università, i servizi formativi ed
altri settori della pubblica amministrazione);
- il CCNL di settore 2011-2013
(prevede, Allegato 12, che il personale venga reinserito nel sistema
della formazione professionale ma non licenziato; esplicitamente
richiama tutto il quadro normativo regionale).